Una coerede, subentrata nel contratto di locazione commerciale dopo la morte dell'originaria proprietaria, pretendeva il pagamento dei canoni per il periodo successivo alla scadenza del contratto. La società conduttrice aveva trattenuto l'immobile poiché non aveva ricevuto l'indennità di avviamento commerciale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della locatrice. I giudici hanno stabilito che, in caso di successione nel contratto, ogni coerede può agire autonomamente in giudizio senza dover coinvolgere tutti gli altri eredi. Inoltre, la ritenzione dell'immobile da parte dell'inquilino è pienamente legittima finché il proprietario non versa l'indennità di avviamento commerciale dovuta per legge. Di conseguenza, l'inquilino non deve risarcire alcun danno per il ritardo nella riconsegna dei locali né pagare i canoni per quel periodo, salvo prova di un effettivo utilizzo del bene.
Continua »