La Cassazione ha chiarito i limiti del risarcimento per il danno da ritardata restituzione di un fondo agricolo. Un affittuario, dopo la fine del contratto, aveva continuato a occupare il terreno. Successivamente, però, aveva stipulato un nuovo contratto di affitto con uno dei comproprietari, per la sola quota di sua spettanza. Secondo i giudici, questo nuovo contratto ha reso legittima la sua presenza sul fondo, interrompendo l'obbligo di risarcire il danno a partire da quella data. Le proprietarie hanno quindi ottenuto il risarcimento solo per il periodo di occupazione illegittima, ovvero dalla fine del primo contratto all'inizio del secondo. L'appello delle proprietarie è stato respinto.
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