La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un soggetto condannato per violazione del diritto d'autore e ricettazione, avendo detenuto migliaia di file e supporti privi di marchio SIAE. La difesa contestava la sussistenza della ricettazione, sostenendo mancasse la prova della ricezione da terzi. La Corte ha chiarito che, nella ricettazione di materiale contraffatto, spetta all'imputato fornire una spiegazione attendibile sulla provenienza lecita o sull'autonoma produzione dei beni. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che il reato di violazione del diritto d'autore era ormai estinto per prescrizione, nonostante l'aumento di tempo dovuto alla recidiva. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per la violazione del diritto d'autore e ha rideterminato la pena per la sola ricettazione a sei mesi di reclusione e duecento euro di multa.
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