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Art. 152 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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79 provvedimenti

Altri anni per Art. 152 Codice Penale

Remissione di querela: la pace familiare batte l’accusa
Il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti di un'imputata per i reati di minaccia e lesioni personali, ritenendoli estinti per intervenuta remissione di querela. Il Procuratore Generale proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che l'uso di una pietra qualificasse il fatto come lesione aggravata da arma impropria, rendendo il reato procedibile d'ufficio e quindi non estinguibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che il Tribunale ha implicitamente escluso l'aggravante dell'arma impropria sulla base degli elementi emersi nel dibattimento. Di conseguenza, il reato è rimasto procedibile a querela di parte. Inoltre, il ricorso del Procuratore Generale è risultato prematuro rispetto ai termini di impugnazione spettanti al Procuratore della Repubblica.
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Condanna cancellata: la remissione di querela salva l’imputato
L'Imputato era stato condannato per furto aggravato, danneggiamento e porto abusivo di coltelli. Durante il giudizio di Cassazione, emerge che le vittime hanno formalizzato la remissione di querela per i reati di furto e danneggiamento. La Suprema Corte, applicando le novità della Riforma Cartabia che ha trasformato tali reati da procedibili d'ufficio a procedibili a querela, accoglie il ricorso. La remissione di querela, ritualmente accettata, estingue i reati di furto e danneggiamento. Inoltre, la Cassazione rileva che il reato di porto d'armi si era già estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello. Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione di tutti i reati e ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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Sospensione dell’esecuzione della pena: stop se definitiva
Il Condannato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto contro la decisione della Cassazione che dichiarava inammissibile il suo ricorso, nonostante la sopravvenuta remissione di querela da parte della Persona Offesa. Contestualmente, ha richiesto la sospensione dell'esecuzione della pena. La Suprema Corte ha rigettato l'istanza. I giudici hanno chiarito che la sospensione richiede la presenza del "fumus boni iuris" (probabilità di accoglimento del ricorso principale). Nel caso specifico, la responsabilità penale era ormai definitiva (giudicato), rendendo del tutto irrilevante la successiva remissione della querela. Inoltre, il ricorso straordinario è limitato a sviste percettive e non a valutazioni giuridiche.
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Esposizione a pubblica fede: la teca non salva il ladro
L'Imputato è stato condannato per il furto di due corone d'oro del valore di trentamila euro, sottratte da una chiesa dopo aver infranto la teca protettiva. La difesa ha proposto ricorso sostenendo che la vittima avesse rinunciato alla querela e contestando l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, poiché i beni erano protetti dalla teca. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che una semplice dichiarazione verbale di disponibilità a ritirare la querela non costituisce una revoca formale. Inoltre, la teca serve a conservare il bene e non equivale a un sistema di vigilanza attiva; pertanto, sussiste l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, compatibile con il danneggiamento della teca stessa.
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Remissione di querela: l’accordo cancella la multa penale
Un uomo era stato condannato per diffamazione a causa di alcuni messaggi SMS. Durante il terzo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione, la persona offesa ha deciso di ritirare la denuncia. L'imputato ha formalmente accettato questo passo. La Suprema Corte ha preso atto di questo accordo e ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la precedente sentenza di condanna, ponendo fine alla vicenda penale. L'imputato evita così la multa e la condanna penale, anche se restano da regolare le spese del procedimento in base agli accordi o alle regole generali.
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Furto in negozio: la remissione tacita di querela salva l’imputato
Il Tribunale di Fermo ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un uomo accusato di furto aggravato ai danni di un locale commerciale. La decisione è scaturita dalla mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata con l'avvertimento che l'assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita di querela. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo erroneamente che si trattasse di furto in abitazione, reato procedibile d'ufficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il furto in un esercizio commerciale, a seguito della Riforma Cartabia, è procedibile a querela. Di conseguenza, l'assenza ingiustificata della vittima configura una valida remissione tacita di querela, determinando l'estinzione del reato e la vittoria definitiva dell'imputato.
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Remissione tacita di querela: il silenzio della vittima salva il ladro
Il Ricorrente era stato condannato per il furto di concime ai danni di un consorzio di bonifica. Nel frattempo, in un processo separato contro un complice, la vittima non si era presentata a testimoniare, determinando una remissione tacita di querela. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che la remissione tacita di querela si estende automaticamente a tutti i coimputati che non l'abbiano espressamente rifiutata. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna, dichiarando il reato estinto. L'imputato ottiene così la cancellazione della condanna, pur dovendo pagare le spese del procedimento come previsto dalla legge in caso di remissione.
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Condanna per furto azzerata dalla remissione di querela
Tre imputati, condannati nei precedenti gradi di giudizio per furto aggravato, hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la regolarità delle notifiche. Prima dell'udienza, il loro difensore ha depositato gli atti con cui le persone offese hanno manifestato la volontà di revocare la denuncia. La Suprema Corte ha preso atto di questa decisione, dichiarando l'estinzione dei reati per remissione di querela. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna della Corte d'appello, ponendo le spese del procedimento a carico degli imputati stessi, come previsto dalla legge in caso di accettazione della revoca.
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Remissione di querela: la pace social cancella la condanna
L'Imputata era stata condannata nei precedenti gradi di giudizio per il reato di diffamazione aggravata, commesso tramite messaggi pubblicati su un social network ai danni della Persona Offesa. Durante il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, la Persona Offesa ha formalizzato la remissione di querela, accettata dal difensore dell'Imputata. La Suprema Corte ha stabilito che la remissione di querela estingue il reato e cancella anche le statuizioni civili di risarcimento del danno. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, ponendo le spese processuali a carico dell'Imputata, in mancanza di un accordo diverso tra le parti.
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Furto in abitazione: condanna certa anche senza querela
L'Imputato, accusato di aver sottratto una bicicletta da un parcheggio condominiale, ha proposto ricorso sostenendo che la mancata comparizione della vittima integrasse una remissione tacita della querela, con conseguente obbligo di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna per furto in abitazione. I giudici hanno chiarito che la mancata presenza della persona offesa non impedisce al Pubblico Ministero o al giudice di riqualificare correttamente il fatto. Poiché il furto di un bene in un'area condominiale configura il reato di furto in abitazione, che è procedibile d'ufficio, il processo può proseguire legittimamente anche senza la querela della vittima.
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Condanna cancellata: la remissione di querela salva l’imputato
L'Imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di lesioni personali. Successivamente alla sentenza d'appello, ma prima della scadenza dei termini per ricorrere in Cassazione, la Persona Offesa ha formalizzato la remissione di querela, accettata dall'Imputato. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è ammissibile anche se proposto al solo fine di far valere la sopravvenuta remissione di querela. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'Imputato.
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Remissione di querela: salvo per le lesioni ma non per la violenza
Due imputati sono stati condannati in appello per i reati di tentata violenza privata e lesioni personali ai danni di una donna. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, l'unico erede della vittima ha presentato la remissione di querela, regolarmente accettata dai ricorrenti. La Suprema Corte ha stabilito che la remissione di querela estingue il reato di lesioni personali, trattandosi di un reato procedibile a querela di parte. Al contrario, il reato di tentata violenza privata, essendo procedibile d'ufficio, non risente dell'estinzione. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per lesioni personali e ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli la decisione limitatamente alla rideterminazione della pena per la tentata violenza privata, dichiarando inammissibili i ricorsi nel resto.
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Remissione di querela: stop alla condanna per diffamazione
L'Imputato era stato condannato in appello per il reato di diffamazione a mezzo social ai danni de La Persona Offesa. Durante la pendenza del ricorso davanti alla Corte di Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo che ha portato alla formale remissione di querela da parte della vittima e alla contestuale accettazione dell'imputato. La Suprema Corte ha stabilito che la remissione di querela, intervenuta e accettata durante il giudizio di legittimità, estingue definitivamente il reato, prevalendo su eventuali altre cause di inammissibilità del ricorso, purché quest'ultimo sia stato presentato nei termini. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna precedente, ponendo a carico dell'imputato solo le spese del procedimento.
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Remissione di querela: la pace cancella la condanna penale
Due cittadini erano stati condannati per lesioni personali reciproche. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, entrambi i contendenti, tramite i propri difensori muniti di procura speciale, hanno formalizzato la remissione di querela e la contestuale accettazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la remissione di querela estingue il reato. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna precedente, ponendo a carico del ricorrente le sole spese del procedimento.
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Condanna per violenza privata: salva con remissione di querela
Un giornalista è stato condannato in appello per tentata violenza privata per aver minacciato un avvocato di diffondere una telefonata riservata se non avesse convinto un politico a ritirare una querela per diffamazione. Durante il giudizio di Cassazione, la vittima ha presentato la remissione di querela, accettata dall'imputato. La Suprema Corte ha applicato il principio per cui la remissione di querela cancella il reato anche durante il terzo grado di giudizio. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna precedente, dichiarando il reato estinto e ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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Remissione tacita di querela: l’acconto non cancella la condanna
Gli Imputati sono stati condannati per tentato furto in abitazione e tentato sequestro di persona, avendo chiuso a chiave la vittima in casa. La difesa ha sostenuto che il reato di sequestro fosse estinto per remissione tacita di querela, a seguito della riforma Cartabia che ha reso il reato procedibile a querela. A sostegno di ciò, ha presentato una quietanza di pagamento parziale firmata dalla vittima e la sua mancata costituzione come parte civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che una semplice ricevuta di acconto non prova la volontà di perdonare i colpevoli. Inoltre, non partecipare al processo civile non equivale a rinunciare alla punizione penale. Di conseguenza, la condanna a quattro anni di reclusione è stata confermata.
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Remissione della querela: salva anche chi fa ricorso in ritardo
Due soggetti vengono condannati per furto aggravato. Entrambi propongono ricorso in Cassazione, ma uno dei due lo fa fuori tempo massimo. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la persona offesa decide di effettuare la remissione della querela, accettata formalmente dai condannati. La Suprema Corte stabilisce che la remissione della querela, intervenuta in pendenza di un ricorso tempestivo, estingue il reato. Tale effetto estintivo si estende, per legge, anche al coimputato che ha presentato un ricorso tardivo. Di conseguenza, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna per entrambi i ricorrenti, ponendo le spese processuali a loro carico.
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Violenza privata in condominio: dal blackout alla pace legale
Un condomino è stato condannato per il reato di violenza privata per aver chiuso a chiave la zona cantine del condominio. Questa condotta ha impedito a un altro residente di accedere al proprio contatore elettrico dopo un blackout, costringendolo a passare la notte al freddo e senza luce. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la qualificazione del reato. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, le parti hanno formalizzato la remissione della querela con contestuale accettazione. La Corte di Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'imputato.
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Remissione di querela: condannati per furto, ma assolti in Cassazione
Due persone, condannate per furto aggravato, hanno visto la loro sentenza annullata dalla Corte di Cassazione. Mentre il processo era in corso, una nuova legge ha modificato il reato, rendendolo perseguibile solo su denuncia della vittima. La persona offesa ha quindi deciso di ritirare la denuncia, presentando una remissione di querela. La Corte ha applicato la legge più favorevole ai condannati, dichiarando il reato estinto. Questo caso dimostra come la remissione di querela, resa possibile da una modifica normativa, possa prevalere su una condanna già emessa, chiudendo definitivamente il procedimento penale.
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Condannato per lesioni, ma la vittima ritira la querela: reato estinto
Un uomo, precedentemente condannato per il reato di lesioni personali, ha visto la sua sentenza annullata dalla Corte di Cassazione. Durante il processo, infatti, la persona offesa ha deciso di ritirare la propria denuncia. Questo atto, noto come remissione di querela, è stato accettato dall'imputato. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del reato, poiché per questo tipo di illecito la volontà della vittima è decisiva. La condanna è stata cancellata, ma l'imputato è stato comunque tenuto a pagare le spese del processo.
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