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Art. 152 Codice Penale — Anno 2023

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182 provvedimenti

Altri anni per Art. 152 Codice Penale

Remissione di querela: il perdono cancella la condanna
Due imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contro una condanna della Corte d'Appello. Durante la pendenza del ricorso, la persona offesa ha presentato la remissione di querela, formalmente accettata dagli imputati. La Corte di Cassazione ha stabilito che la remissione di querela, se ritualmente accettata, estingue il reato anche durante il giudizio di legittimità, prevalendo sulle cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato presentato nei termini. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto il reato e ponendo le spese processuali a carico degli imputati in assenza di un accordo diverso.
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Remissione di querela: addio condanna per truffa in Cassazione
Un uomo, condannato in appello per truffa a sei mesi di reclusione, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente alla sentenza di secondo grado, ma prima della scadenza dei termini per impugnare, la vittima ha formalizzato la remissione di querela davanti ai Carabinieri, accettata dal difensore dell'imputato. La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato al fine di far valere la remissione di querela sopravvenuta. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'imputato, in mancanza di un accordo diverso tra le parti.
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Remissione di querela: il reato si estingue ma le spese restano
Il Procuratore generale ha proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte di Appello di Bologna riguardante L'Imputato. Durante la pendenza del ricorso, la persona offesa ha presentato la remissione di querela, formalmente accettata dall'Imputato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato. Questo effetto estintivo prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché quest'ultimo sia stato presentato tempestivamente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto e condannando L'Imputato al pagamento delle spese processuali in mancanza di un accordo diverso tra le parti.
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Remissione di querela: addio alla condanna a un anno di carcere
Un uomo, condannato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, ha presentato ricorso in Cassazione. Durante la pendenza dei termini per il ricorso, la vittima ha formalizzato la remissione di querela, accettata dall'imputato. La Suprema Corte ha stabilito che la remissione di querela, se accettata tempestivamente, estingue il reato e prevale su altre questioni processuali. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna precedente, dichiarando l'estinzione del reato e ponendo le spese del processo a carico dell'imputato.
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Condanna cancellata: la remissione di querela salva l’imputato
L'Imputato era stato condannato per furto aggravato, danneggiamento e porto abusivo di coltelli. Durante il giudizio di Cassazione, emerge che le vittime hanno formalizzato la remissione di querela per i reati di furto e danneggiamento. La Suprema Corte, applicando le novità della Riforma Cartabia che ha trasformato tali reati da procedibili d'ufficio a procedibili a querela, accoglie il ricorso. La remissione di querela, ritualmente accettata, estingue i reati di furto e danneggiamento. Inoltre, la Cassazione rileva che il reato di porto d'armi si era già estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello. Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione di tutti i reati e ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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Sospensione dell’esecuzione della pena: stop se definitiva
Il Condannato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto contro la decisione della Cassazione che dichiarava inammissibile il suo ricorso, nonostante la sopravvenuta remissione di querela da parte della Persona Offesa. Contestualmente, ha richiesto la sospensione dell'esecuzione della pena. La Suprema Corte ha rigettato l'istanza. I giudici hanno chiarito che la sospensione richiede la presenza del "fumus boni iuris" (probabilità di accoglimento del ricorso principale). Nel caso specifico, la responsabilità penale era ormai definitiva (giudicato), rendendo del tutto irrilevante la successiva remissione della querela. Inoltre, il ricorso straordinario è limitato a sviste percettive e non a valutazioni giuridiche.
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Condanna per diffamazione: la remissione di querela cancella tutto
L'Imputato era stato condannato dalla Corte di Appello di Milano per il reato di diffamazione aggravata ai danni della Persona Offesa. Successivamente, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione. Durante la fase di legittimità, è stata presentata e formalmente accettata la remissione di querela da parte della Persona Offesa. La Corte di Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna precedente. Il reato si è estinto proprio grazie alla remissione di querela, con le spese del procedimento poste a carico del querelato, come previsto dalla legge.
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Furto aggravato: la remissione di querela cancella la condanna
L'Imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato. Nel ricorso in Cassazione, la difesa contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che il profitto del furto dovesse essere esclusivamente economico. La Suprema Corte ha respinto questa tesi, confermando che il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale. Tuttavia, i giudici hanno preso atto dell'avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato e ponendo le spese del procedimento a carico del querelato.
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Esposizione a pubblica fede: la teca non salva il ladro
L'Imputato è stato condannato per il furto di due corone d'oro del valore di trentamila euro, sottratte da una chiesa dopo aver infranto la teca protettiva. La difesa ha proposto ricorso sostenendo che la vittima avesse rinunciato alla querela e contestando l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, poiché i beni erano protetti dalla teca. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che una semplice dichiarazione verbale di disponibilità a ritirare la querela non costituisce una revoca formale. Inoltre, la teca serve a conservare il bene e non equivale a un sistema di vigilanza attiva; pertanto, sussiste l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, compatibile con il danneggiamento della teca stessa.
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Remissione di querela: la revoca per uno salva anche il complice
Un uomo, condannato per furto aggravato in concorso, ha proposto ricorso in Cassazione. Durante il procedimento è emerso che la persona offesa aveva formalizzato la remissione di querela nei confronti dell'altro coimputato, il quale l'aveva accettata. La Suprema Corte ha applicato il principio di diritto secondo cui la revoca della querela si estende automaticamente a tutti i partecipanti al reato che non l'abbiano espressamente rifiutata. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese processuali sono state poste a carico dell'imputato ricorrente.
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Remissione di querela: addio condanna ma le spese restano
Un cittadino, precedentemente condannato per il reato di minaccia, ha proposto ricorso in Cassazione. Nel corso del procedimento, la difesa ha depositato i verbali che dimostrano l'avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa e la relativa accettazione da parte dell'imputato. La Suprema Corte ha rilevato l'estinzione del reato proprio grazie alla remissione di querela, annullando senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata nei gradi precedenti. Questo provvedimento cancella anche le statuizioni civili collegate, ponendo le spese del procedimento a carico del querelato, come previsto dalla legge in mancanza di diverso accordo.
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Remissione di querela per furto: la Cassazione annulla la condanna
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per furto aggravato inflitta a un cittadino. Dopo la sentenza di merito, la vittima ha presentato la remissione di querela per furto, ritualmente accettata dal difensore dell'imputato. Grazie alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, il furto aggravato è diventato procedibile a querela di parte. Di conseguenza, la remissione della querela in pendenza del ricorso per cassazione ha estinto il reato, prevalendo su eventuali profili di inammissibilità del ricorso stesso. L'imputato ha evitato la condanna penale, pur dovendo farsi carico delle spese del procedimento.
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Remissione di querela: cancellata la condanna per minacce
I Ricorrenti erano stati condannati per il reato di minaccia ai danni della Persona Offesa. Successivamente, durante la pendenza del ricorso in Cassazione, le parti hanno formalizzato la remissione di querela con contestuale accettazione davanti ai Carabinieri. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato. La Corte ha chiarito che la remissione di querela tempestiva e accettata estingue il reato anche in fase di legittimità, prevalendo sulle cause di inammissibilità del ricorso e cancellando le statuizioni civili. Le spese processuali sono state poste a carico dei querelati.
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Remissione di querela: la pace cancella la condanna in Cassazione
Due imputati, condannati in appello per esercizio arbitrario delle proprie ragioni a seguito della riqualificazione delle iniziali accuse di tentata estorsione e rapina, propongono ricorso per Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la persona offesa formalizza la remissione di querela, che viene ritualmente accettata dai ricorrenti. La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione dei reati. I giudici confermano che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso e accettata, prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso stesso, purché questo sia stato proposto tempestivamente.
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Remissione tacita di querela: quando l’assenza ferma il giudice
Il Tribunale ordinava l'accompagnamento coattivo di un testimone-querelante non comparso in udienza. L'Imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che l'assenza ingiustificata integrasse una remissione tacita di querela, vietando così l'accompagnamento forzato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse concreto. I giudici hanno chiarito che se l'assenza del querelante ha già prodotto la remissione tacita di querela, con conseguente estinzione del reato, un successivo provvedimento di accompagnamento coattivo non può cancellare questo effetto favorevole per l'imputato. Se invece l'assenza era giustificata, l'effetto estintivo non si sarebbe comunque prodotto. Di conseguenza, l'Imputato non riceve alcun danno concreto dall'ordinanza del giudice.
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Remissione della querela tardiva: la Cassazione nega lo sconto
L'Imputato, condannato per aver falsificato diverse cambiali, riceve una conferma della pena dalla Corte di Appello in sede di rinvio. I giudici considerano la gravità del fatto, i precedenti penali e l'insufficienza di un risarcimento tardivo di quattromila euro. L'Imputato propone ricorso in Cassazione, presentando anche la remissione della querela da parte della vittima. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la remissione della querela è del tutto irrilevante in questa fase, poiché la responsabilità penale dell'uomo era già diventata definitiva (giudicato) a seguito di una precedente decisione. La Cassazione condanna quindi il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Uso indebito di carta di pagamento: condanna anche col perdono
Due figli sono stati condannati per l'uso indebito di carta di pagamento appartenente al padre anziano, utilizzata per prelevare senza consenso oltre 13.000 euro. I figli si sono difesi sostenendo che il padre avesse consegnato spontaneamente la carta e hanno presentato una successiva remissione della querela da parte del genitore. La Corte di Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso: il padre aveva inizialmente denunciato il furto contro ignoti, smentendo la consegna volontaria. Inoltre, trattandosi di un reato procedibile d'ufficio, il perdono tardivo della vittima non cancella l'illecito penale. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Remissione di querela: addio alla condanna ma restano le spese
L'Imputato era stato condannato in appello per reati contro il patrimonio. Successivamente, la Persona Offesa ha formalizzato la remissione di querela, accettata dall'Imputato. La Corte di Cassazione ha rilevato che, in assenza di elementi per un proscioglimento nel merito, la sopravvenuta remissione di querela estingue il reato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, revocando le statuizioni civili e condannando il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali.
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Condanna cancellata: la remissione di querela azzera il reato
Un uomo, condannato nei primi due gradi di giudizio per appropriazione indebita, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente alla sentenza d'appello, le vittime hanno deciso di perdonare l'imputato e hanno firmato la remissione di querela. La difesa ha depositato l'atto di accettazione di tale revoca. La Corte di Cassazione ha stabilito che la remissione di querela estingue il reato di appropriazione indebita semplice. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna precedente e hanno revocato i risarcimenti civili. L'imputato ha evitato la pena, ma ha dovuto pagare le spese del processo in mancanza di un accordo diverso con le parti offese.
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Condanna per violenza privata: salva con remissione di querela
Un giornalista è stato condannato in appello per tentata violenza privata per aver minacciato un avvocato di diffondere una telefonata riservata se non avesse convinto un politico a ritirare una querela per diffamazione. Durante il giudizio di Cassazione, la vittima ha presentato la remissione di querela, accettata dall'imputato. La Suprema Corte ha applicato il principio per cui la remissione di querela cancella il reato anche durante il terzo grado di giudizio. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna precedente, dichiarando il reato estinto e ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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