Un agente assicurativo, imputato per decine di episodi di truffa e appropriazione indebita, otteneva la messa alla prova per un solo capo d'imputazione. La Procura ha impugnato il provvedimento, ritenendolo illegittimo. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza, stabilendo l'inammissibilità di una messa alla prova parziale in un procedimento con più reati. La Corte ha sottolineato che la valutazione deve essere globale, considerando l'intera condotta dell'imputato e il risarcimento integrale del danno a tutte le vittime, inclusa la compagnia assicurativa, anch'essa qualificata come persona offesa.
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