Una società committente ha contestato la presenza di vizi in un impianto industriale installato da un'impresa appaltatrice, richiedendo l'eliminazione dei difetti. A causa delle contestazioni, il pagamento del saldo del prezzo è rimasto sospeso. La Corte di Cassazione ha chiarito la corretta decorrenza interessi moratori in caso di vizi dell'opera. Se il committente solleva l'eccezione di inadempimento e chiede la riparazione dei vizi, il credito dell'appaltatore non è esigibile. Di conseguenza, gli interessi di mora iniziano a maturare solo dal momento in cui il credito diventa liquido ed esigibile, ossia dalla data della sentenza che definisce l'esatto importo dovuto. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso dell'appaltatrice, confermando che gli interessi decorrono dalla sentenza di secondo grado.
Continua »