Un incendio, causato da un fulmine, ha danneggiato l'abitazione di alcuni proprietari, che hanno chiesto l'indennizzo all'Assicurazione. Quest'ultima ha negato la copertura, sostenendo che il premio assicurativo era stato pagato in ritardo, proprio il giorno del sinistro, causando la sospensione della polizza. I proprietari hanno contestato, affermando che la compagnia aveva tacitamente rinunciato alla sospensione, avendo in passato accettato pagamenti tardivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei proprietari. Ha stabilito che il mero **pagamento tardivo premio assicurativo** e la sua accettazione non bastano a dimostrare una rinuncia dell'assicuratore alla sospensione della garanzia. Serve una volontà chiara e negoziale dell'assicuratore.
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