Il rientro in servizio e il trasferimento del lavoratore
La sentenza affronta il caso di una riammissione in servizio seguita dall’immediato trasferimento del lavoratore in altra sede. La vicenda nasce dalla conversione giudiziale di un contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato. L’azienda ha ottemperato all’ordine del giudice riattivando formalmente il rapporto lavorativo. Contestualmente, la società ha rilevato una situazione di sovraffollamento dell’organico nella sede originaria. L’azienda ha quindi applicato i criteri oggettivi stabiliti dagli accordi sindacali nazionali. La datrice di lavoro ha destinato il dipendente alla sede disponibile più vicina per ragioni organizzative.
Il rifiuto della sede e il licenziamento disciplinare
Il dipendente ha rifiutato categoricamente di prendere servizio nella nuova sede assegnata. Il lavoratore ha preteso la riammissione fisica e materiale nell’ufficio di provenienza. La mancata presentazione sul posto di lavoro ha determinato l’avvio di un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata. L’azienda ha irrogato il licenziamento per giusta causa. Il dipendente ha impugnato il provvedimento espulsivo eccependo l’inadempimento aziendale. Il lavoratore ha sostenuto la nullità del mutamento di sede per violazione del giudicato e mancata affissione del codice disciplinare.
La gestione aziendale degli esuberi e il trasferimento del lavoratore
Gli accordi sindacali regolano l’esercizio del potere datoriale di mutamento di sede nelle situazioni di riammissione massiva. La verifica dell’esubero di personale deve avvenire nel momento effettivo del rientro in servizio del dipendente. L’accordo collettivo tutela l’equilibrio gestionale e redistribuisce il personale dalle sedi sature a quelle carenti. L’azienda non ha l’obbligo di far lavorare materialmente il dipendente nella sede originaria prima di disporre il nuovo incarico. Il datore di lavoro assolve i propri oneri fornendo la prova documentale delle esigenze tecniche e della saturazione della sede.
La violazione dei doveri fondamentali del dipendente
La presenza sul luogo di lavoro costituisce un dovere fondamentale di ogni prestatore d’opera. Il lavoratore non può astenersi unilateralmente dalla prestazione lavorativa senza una previa autorizzazione giudiziale. L’assenza ingiustificata prolungata lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. La validità della sanzione disciplinare non richiede la preventiva affissione del codice disciplinare aziendale quando la condotta contestata viola doveri elementari e norme generali di legge.
Le motivazioni sul trasferimento del lavoratore e la validità del recesso
I giudici di legittimità hanno ritenuto pienamente legittimo il trasferimento del lavoratore operato dall’azienda. La società ha documentato in modo ineccepibile la sussistenza della condizione di eccedenza nella sede territoriale originaria. L’individuazione della sede di destinazione ha rispettato i criteri di vicinanza e trasparenza previsti dalla contrattazione sindacale. La Corte ha chiarito che il dipendente non può opporre l’eccezione di inadempimento di fronte a un provvedimento datoriale legittimo. L’assenza dal servizio integra una violazione disciplinare gravissima idonea a giustificare il licenziamento immediato.
Le conclusioni sul trasferimento del lavoratore e gli obblighi restitutori
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso proposto dal dipendente e ha confermato la validità del licenziamento. Il lavoratore subisce la risoluzione definitiva del rapporto di impiego e la condanna alle spese legali. La sentenza sancisce l’obbligo del dipendente di restituire all’azienda l’intera somma di 152.177,41 euro percepita a titolo di indennità risarcitoria. La decisione riafferma l’efficacia degli accordi collettivi nella gestione dei flussi di personale e la doverosa ottemperanza dei dipendenti alle disposizioni di servizio.
Il lavoratore può rifiutarsi di prendere servizio nella nuova sede assegnata?
No, il lavoratore non può astenersi unilateralmente dalla prestazione lavorativa, poiché l’assenza ingiustificata legittima il licenziamento disciplinare per giusta causa.
Serve l’affissione del codice disciplinare per sanzionare l’assenza ingiustificata?
No, l’obbligo di presenza in servizio costituisce un dovere fondamentale del dipendente la cui violazione è sanzionabile anche senza affissione del codice.
Cosa accade alle somme percepite dal dipendente se il licenziamento viene confermato?
Il lavoratore deve restituire integralmente al datore di lavoro le somme incassate in esecuzione di precedenti decisioni giudiziarie poi riformate.