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Art. 1455 Codice Civile — Anno 2022

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85 provvedimenti

Altri anni per Art. 1455 Codice Civile

Risoluzione del contratto preliminare: immobile pignorato
Un acquirente ha firmato un compromesso per l'acquisto di un immobile garantito come libero da pesi. Successivamente, ha scoperto la presenza di un'ipoteca e di un pignoramento non dichiarati dai venditori. L'acquirente ha quindi chiesto la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento e la restituzione della caparra. I giudici di merito hanno accolto la domanda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei venditori, confermando che l'esistenza di vincoli reali non dichiarati sul bene promesso in vendita legittima il promissario acquirente a richiedere la risoluzione del contratto preliminare, in quanto costituisce un grave inadempimento contrattuale. I venditori sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento per giusta causa: finto permesso costa il posto
L'Azienda ha intimato il licenziamento per giusta causa a un dipendente che si era allontanato senza autorizzazione dalla sua postazione per circa un'ora. Questo comportamento ha causato ritardi nella produzione e difficoltà a un collega. Inoltre, il dipendente era recidivo, avendo già subito due sospensioni nei dodici mesi precedenti. Il Lavoratore si è difeso sostenendo di essere in ferie, ma la richiesta di ferie non era stata autorizzata dalla Direzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento. I giudici hanno ritenuto la condotta grave e proporzionata alla sanzione espulsiva, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
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Appalto pubblico: risoluzione per inadempimento contro il mutuo dissenso
Un'impresa appaltatrice chiede la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto pubblico a causa delle gravi carenze progettuali e dei ritardi della stazione appaltante nell'approvare la variante sismica. La Corte d'Appello rigetta la domanda ritenendo il ritardo tollerabile e dichiarando lo scioglimento per mutuo dissenso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'appaltatrice, evidenziando che i giudici di secondo grado hanno omesso di valutare fatti decisivi, come l'enorme ritardo nell'affidamento dell'incarico di variante e la diffida ad adempiere inviata dall'impresa. La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Obblighi informativi dell’intermediario: firma batte risarcimento
Un'investitrice ha citato in giudizio una banca chiedendo la nullità di un acquisto di titoli e il risarcimento dei danni, lamentando la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario. La cliente aveva firmato un modulo d'ordine contenente la segnalazione che l'operazione non era adeguata e che il titolo non era quotato. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto le sue domande. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la firma sulla clausola di inadeguatezza fa presumere il corretto adempimento informativo della banca. Poiché l'investitrice non ha indicato quali specifiche informazioni le fossero state taciute, la banca non era tenuta a fornire ulteriori prove. Di conseguenza, l'investitrice perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Collegamento negoziale: macchinari difettosi e obbligo di pagare
Un committente rifiuta di pagare le fatture per la fornitura di alcuni macchinari industriali, invocando il difetto di funzionamento di un altro impianto acquistato con un contratto separato. Il committente sostiene l'esistenza di un collegamento negoziale tra tutti gli acquisti, finalizzati a creare un'unica linea produttiva. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del committente. I giudici chiariscono che non basta l'interesse unilaterale di una parte per unire contratti diversi, ma serve un intento comune e un nesso oggettivo tra i negozi. Poiché i contratti erano autonomi e l'impianto contestato era comunque funzionante (sebbene con resa inferiore), il committente non poteva sospendere i pagamenti delle altre forniture né chiedere la risoluzione del contratto. Vince il fornitore, che ha diritto a ricevere i pagamenti dovuti.
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