Un'Azienda Committente ha citato in giudizio un'Azienda Fornitrice per la risoluzione del contratto di fornitura e installazione di un macchinario, chiedendo la restituzione di un acconto e il risarcimento danni. La Fornitrice ha resistito, sostenendo che la Committente non aveva versato l'intero acconto pattuito. La Corte d'Appello ha escluso il grave inadempimento della Fornitrice, ritenendo legittimo il suo rifiuto di consegnare il bene a fronte del mancato pagamento dell'intero acconto da parte della Committente. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della Committente. La risoluzione del contratto per inadempimento non è stata riconosciuta a carico della Fornitrice, e di conseguenza, la Committente non ha diritto alla restituzione dell'acconto.
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