L'Acquirente stipula un contratto preliminare per l'acquisto di terreni, scoprendo poi che sono gravati da usi civici. Avvia una causa chiedendo la nullità del contratto. Successivamente, tramite la prima memoria difensiva, introduce in via subordinata la richiesta di risoluzione per inadempimento. La Corte d'Appello dichiara inammissibile questa seconda richiesta, ritenendola una domanda del tutto nuova. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Acquirente, stabilendo che la modifica della domanda giudiziale è pienamente ammissibile se la nuova richiesta, anche se incompatibile, si riferisce alla stessa vicenda sostanziale e tutela meglio l'interesse della parte. La sentenza viene cassata con rinvio.
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