I Proprietari di quote societarie hanno ceduto le proprie partecipazioni in cambio di terreni tramite un contratto di permuta. A causa del grave inadempimento degli Acquirenti, i Proprietari hanno chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno contrattuale. Sebbene il Tribunale avesse riconosciuto un ingente risarcimento, la Corte d'Appello ha riformato la decisione, escludendo il danno per mancanza di prova sul suo esatto ammontare (quantum). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Proprietari. La Suprema Corte ha chiarito che l'azione revocatoria accerta il credito solo in via incidentale, senza creare un giudicato vincolante. Tuttavia, poiché i ricorrenti non hanno contestato efficacemente tutte le autonome ragioni della decisione d'appello (tra cui l'incertezza sul quantum), la decisione di rigetto del risarcimento è stata confermata, con la condanna dei ricorrenti alle spese.
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