La Corte di Cassazione chiarisce che in un contratto di appalto, se l'opera non è stata ultimata, si applicano le norme generali sulla risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) e non quelle speciali previste per i vizi e le difformità dell'opera completata (artt. 1667-1668 c.c.). Il caso riguardava la ristrutturazione di un immobile, non completata dall'impresa appaltatrice, che aveva portato i committenti a chiedere la risoluzione del contratto. La Corte d'Appello aveva erroneamente applicato la normativa speciale, ma la Cassazione ha cassato la sentenza, ribadendo che l'inadempimento derivante dalla mancata ultimazione dei lavori va valutato secondo i principi generali.
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