La controversia trae origine dalla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. L'acquirente aveva citato i venditori chiedendo la restituzione delle somme versate, sostenendo che l'immobile presentasse anomalie tali da impedire l'erogazione del mutuo, condizione essenziale per il rogito. Dopo una sentenza d'appello favorevole all'acquirente, i venditori hanno proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, le parti hanno depositato note congiunte manifestando la volontà di rinunciare agli atti. La Suprema Corte ha dunque dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, confermando la chiusura della lite senza ulteriori statuizioni sulle spese.
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