I Promissari Acquirenti stipulavano un contratto preliminare con la Promittente Venditrice per l'acquisto di un immobile, riservando a quest'ultima il diritto di abitazione a vita. Dopo il decesso della donna, i Promissari Acquirenti citavano in giudizio L'Erede per ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto. L'Erede si opponeva eccependo la nullità dell'accordo. La Corte di Cassazione ha rigettato il trasferimento dell'immobile, poiché la morte della venditrice ha alterato l'equilibrio contrattuale originario. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dei Promissari Acquirenti sulla domanda di restituzione delle somme anticipate. Tale richiesta, formulata nella prima memoria difensiva in risposta alle eccezioni dell'Erede, è stata dichiarata pienamente ammissibile e non tardiva. La causa viene quindi rinviata alla Corte d'Appello per quantificare i rimborsi spettanti ai Promissari Acquirenti.
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