Una società fornitrice ha chiesto il pagamento di oltre due milioni di euro a un'azienda sanitaria locale per la consegna di forniture mediche. La richiesta si basava solo su fatture e bolle di accompagnamento, senza un contratto formalizzato. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, ribadendo che la forma scritta nei contratti pubblici è un requisito tassativo a pena di nullità. L'accordo non si può concludere per fatti concludenti o per semplice esecuzione della prestazione, né si può sanare in un secondo momento con fatture o consegne. Inoltre, la Cassazione ha respinto la domanda subordinata di arricchimento senza causa, poiché la società fornitrice non ha dimostrato l'effettivo impoverimento subito, mancando la prova documentale dei costi d'acquisto dei beni forniti. La società è stata condannata alle spese di giudizio.
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