Un uomo acquista e ristruttura un immobile con fondi propri, intestandolo però alla convivente. Dopo la fine della relazione, egli agisce in giudizio per ottenere la proprietà o, in via subordinata, la restituzione del denaro speso. L'azione principale di simulazione decade per mancanza di prova scritta. La convivente contesta l'ammissibilità dell'ingiustificato arricchimento, sostenendo la rinuncia tacita della domanda e il difetto di sussidiarietà. La Corte di Cassazione conferma la condanna della donna alla restituzione di oltre 384.000 euro: la modifica della domanda principale non elimina quella subordinata e il rimedio sussidiario opera legittimamente quando l'azione tipica manca originariamente di titolo valido.
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