Un agente di polizia municipale impugna il suo trasferimento, inizialmente giustificato con generiche 'ragioni di opportunità'. L'Amministrazione, in un secondo momento, specifica che la decisione è legata all'arresto di un collega e alla necessità di tutelare le indagini. La Corte di Cassazione stabilisce che il trasferimento dipendente pubblico, nel settore contrattualizzato, è un atto di gestione privato e non amministrativo. Pertanto, non richiede le rigide motivazioni della L. 241/1990. La motivazione, anche se fornita in due tempi per ragioni di riservatezza, è legittima se rispetta i principi di correttezza e buona fede e rende comprensibili le ragioni organizzative. Il ricorso del lavoratore viene respinto.
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