La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12954/2025, chiarisce il regime della prescrizione delle rimesse bancarie. In assenza di un'apertura di credito formalizzata, i versamenti su un conto con saldo passivo sono considerati 'solutori', ovvero pagamenti di un debito. Di conseguenza, il termine di prescrizione decennale per la richiesta di restituzione da parte del cliente decorre da ogni singola operazione e non dalla chiusura del conto. La Corte ha inoltre ribadito che l'onere di provare la natura meramente 'ripristinatoria' delle rimesse (e quindi l'esistenza di un fido) grava sul correntista. Il ricorso della società è stato rigettato per infondatezza e inammissibilità di alcuni motivi per difetto di autosufficienza.
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