La Corte di Cassazione ha affrontato un caso riguardante l'efficacia del contratto verso terzi. Una società di fornitura idrica e un istituto di case popolari avevano stipulato una transazione per debiti pregressi. Successivamente, la società ha preteso il pagamento dei costi di tale accordo dalle nuove amministrazioni condominiali (Autogestioni), nate solo dopo la firma della transazione. La Corte ha stabilito che l'accordo non può vincolare le Autogestioni. Queste ultime, infatti, sono soggetti giuridici autonomi, non esistenti al momento della stipula e quindi estranei al rapporto contrattuale. Viene così riaffermato il principio fondamentale per cui un contratto produce effetti solo tra le parti che lo hanno concluso, salvo rare eccezioni previste dalla legge, non applicabili in questo caso. Entrambi i ricorsi sono stati respinti.
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