L'Appaltatore ha richiesto il pagamento del premio di accelerazione per aver ultimato i lavori di edilizia pubblica. L'Amministrazione Pubblica e il Consorzio si sono opposti, evidenziando che i lavori erano terminati oltre la scadenza originaria, sebbene entro i termini prorogati. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda dell'impresa. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che il premio di accelerazione non spetta in caso di proroga dei termini. Questo compenso extra ha una causa autonoma e accessoria rispetto al prezzo dell'appalto. Esso premia lo sforzo eccezionale di finire l'opera prima della data inizialmente concordata. Se il termine viene differito, anche per varianti o forza maggiore, l'interesse pubblico all'anticipazione viene meno. Di conseguenza, l'Appaltatore perde il diritto al bonus e deve pagare le spese di giudizio.
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