Una società in grave crisi finanziaria concorda con alcune banche la dilazione del debito, garantita da ipoteche. Il contratto prevede che l'accordo decada automaticamente se la società non raggiunge determinati obiettivi di bilancio. In seguito al fallimento della società, le banche chiedono di essere ammesse al passivo con prelazione ipotecaria. Il giudice delegato declassa i crediti a chirografari, ritenendo la clausola una condizione risolutiva bilaterale avveratasi. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, respingendo i ricorsi delle banche. La Suprema Corte stabilisce che, in assenza di pattuizione espressa, la natura di condizione risolutiva unilaterale non può essere presunta ma va rigorosamente accertata. Poiché anche la debitrice aveva interesse a liberare i beni dalle ipoteche per tentare un concordato, la condizione era bilaterale e il suo avveramento ha travolto le garanzie ipotecarie.
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