Una società estera ha richiesto un decreto ingiuntivo contro un club calcistico italiano per il pagamento di 1,2 milioni di euro legati alla cessione di un calciatore. Il club ha eccepito la presenza di clausole regolamentari FIFA. I giudici di merito hanno qualificato tali clausole come arbitrato irrituale, dichiarando la domanda improponibile per rinuncia all'azione giudiziaria ordinaria. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso della società estera. La Suprema Corte ha chiarito che la presenza di un arbitrato irrituale non solleva una questione di giurisdizione o competenza, ma comporta l'improponibilità della domanda. Di conseguenza, l'appellante non poteva limitarsi a chiedere il rinvio al primo grado, ma doveva formulare specifiche conclusioni nel merito, cosa che non ha fatto, determinando la perdita definitiva della causa e la condanna alle spese.
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