Una società proponeva a una banca il subentro nella locazione di un immobile commerciale, pattuendo un corrispettivo per le spese già sostenute. L'accordo conteneva una condizione sospensiva nel contratto legata all'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie per l'apertura dello sportello secondo un preciso progetto di massima. L'autorità sanitaria bocciava il piano originario, richiedendo pesanti modifiche strutturali. Di fronte al rifiuto dell'ente, la banca riteneva inefficace l'intesa e interrompeva l'operazione. La società citava la banca per inadempimento contrattuale, pretendendo il pagamento delle somme pattuite e il rimborso dei canoni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che il mancato benestare sul progetto iniziale non realizza la condizione, rendendo legittimo lo scioglimento dell'accordo senza alcun risarcimento.
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