Un avvocato ha chiesto il pagamento dei compensi professionali a una grande società finanziaria davanti al Tribunale di Palermo. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale, richiamando un accordo quadro che stabiliva la competenza esclusiva dei fori di Milano o Napoli. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale, stabilendo che la clausola di deroga del foro, inserita in un contratto predisposto unilateralmente per una serie indefinita di rapporti, costituisce una clausola vessatoria. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, tale clausola richiede una specifica approvazione per iscritto per essere valida. Non essendoci stata una vera trattativa individuale, la clausola è inefficace. La Cassazione ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo, dove il professionista ha svolto la sua attività.
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