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Art. 1341 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

98 provvedimenti

Altri anni per Art. 1341 Codice Civile

Clausola Vessatoria: Condominio vince contro società di pulizie
Una società di pulizie ha citato in giudizio un Condominio per il mancato pagamento di canoni, nonostante la risoluzione anticipata del contratto. Il Condominio ha sostenuto l'inadempimento della società e la natura di clausola vessatoria di una condizione contrattuale che imponeva il pagamento fino alla scadenza naturale anche in caso di risoluzione per colpa del fornitore. Il Tribunale ha dato ragione al Condominio, qualificando la clausola come vessatoria e rigettando la richiesta della società. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando indirettamente la decisione del Tribunale sulla clausola vessatoria e l'inadempimento.
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Infiltrazioni e Copertura Assicurativa Lavori Edili: La Cassazione ribalta
Un Condominio ha subito danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da un'area comune. L'Impresa Edile, responsabile dei lavori, ha cercato di attivare la propria polizza assicurativa per la Copertura assicurativa lavori edili, ma le compagnie hanno negato la garanzia, sostenendo che l'attività svolta (rifacimento di una copertura) non rientrava tra quelle assicurate. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che le clausole di una polizza che limitano il rischio devono essere interpretate a favore dell'assicurato. Ha anche confermato il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'Impresa Edile.
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Clausola risolutiva espressa e rate tardive: la vendita salta
Due acquirenti hanno comprato un terreno agricolo da un ente pubblico, omettendo poi di pagare due rate annuali consecutive. L'ente venditore ha attivato in giudizio la clausola risolutiva espressa presente nel rogito notarile per sciogliere la vendita. Gli acquirenti hanno versato metà del debito durante la causa, sostenendo che tale versamento sanasse l'inadempimento e che il patto fosse vessatorio perché privo di doppia firma. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso degli acquirenti. I giudici hanno chiarito che il pagamento tardivo dopo la dichiarazione di risoluzione non produce effetti e che la clausola inserita nell'atto notarile non necessita di approvazione specifica.
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Clausola penale eccessiva: la tutela per il consumatore
Due acquirenti privati stipulano un contratto preliminare con un'impresa costruttrice per l'acquisto di un immobile. A seguito del mancato rogito, l'azienda trattiene gli acconti versati per oltre settantamila euro applicando una clausola penale prestampata. Gli acquirenti contestano l'eccessività della somma rispetto al prezzo totale della casa. La Corte di Cassazione stabilisce che il giudice ha il dovere di valutare d'ufficio la vessatorietà della clausola penale manifestamente eccessiva nei contratti con i consumatori, superando anche eventuali preclusioni processuali. La sentenza impugnata viene cassata per riesaminare l'eventuale nullità integrale della penale.
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Foro convenzionale e nullità contrattuale tra parti e garanzie
Un acquirente stipula un contratto preliminare di vendita immobiliare e poi cita in giudizio la società venditrice per ottenerne la nullità e la restituzione degli acconti. La società costruttrice eccepisce l'incompetenza del tribunale adito, invocando la clausola contrattuale che stabiliva un diverso foro convenzionale esclusivo per qualsiasi controversia contrattuale. La società chiama inoltre in causa il Comune in via di garanzia. I giudici di merito respingono l'eccezione ritenendo la clausola limitata alla sola esecuzione del contratto e radicando la causa nel luogo dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della venditrice: il foro convenzionale prevale e attrae anche le domande di nullità e restituzione, mentre la chiamata di un terzo in garanzia impropria non può derogare alla competenza concordata.
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Provvigione al mediatore dopo la scadenza: clausola valida o abuso?
Un'agenzia immobiliare ha richiesto il pagamento della provvigione a una cliente. La cliente ha contestato la validità della clausola contrattuale che prevedeva l'obbligo di pagare la provvigione al mediatore anche per affari conclusi dopo la scadenza del mandato con suoi familiari o soggetti collegati. La cliente ha eccepito la natura vessatoria della clausola ai sensi del Codice del Consumo. La Corte di Cassazione, rilevando la particolare importanza della questione e il potenziale contrasto con le norme europee a tutela del consumatore, ha deciso di non decidere immediatamente in camera di consiglio. Con questa ordinanza interlocutoria, i giudici hanno rimesso la causa alla pubblica udienza per esaminare a fondo la compatibilità di tale clausola con i diritti dei consumatori.
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Compenso professionale dell’avvocato: nullo il patto senza firma
Il Coerede di un avvocato defunto ha richiesto la liquidazione del compenso professionale dell'avvocato per l'attività svolta in favore di un Istituto Bancario. Quest'ultimo ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, richiamando un accordo del 2015 che stabiliva la competenza esclusiva del foro di Milano. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Coerede, rilevando che l'accordo del 2015 era nullo per mancanza di forma scritta, non essendoci prova dell'accettazione firmata dalla banca. Di conseguenza, si applica la precedente convenzione del 2010, che prevedeva il foro di Milano in via non esclusiva. Poiché la banca non ha contestato tutti i fori alternativi, la sua eccezione è inammissibile. La Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale originariamente adito.
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Foro convenzionale esclusivo: la clausola generica non salva
Gli Eredi dell'Acquirente hanno ottenuto la risoluzione di un contratto preliminare per inadempimento della Società Venditrice, con condanna di quest'ultima e della Compagnia di Assicurazioni al rimborso delle somme versate. La Società Venditrice ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo l'incompetenza del tribunale adito in favore di quello di Milano, richiamando una clausola della polizza assicurativa. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'indicazione di un foro nel contratto non crea un foro convenzionale esclusivo a meno che non vi sia un'espressa e inequivocabile pattuizione in tal senso. La semplice firma di approvazione delle clausole vessatorie non basta a rendere esclusivo un foro che nel testo principale non è definito come tale. Di conseguenza, la Società Venditrice ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali.
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Risoluzione per inadempimento: canone dovuto per software viziato
Una società acquirente si opponeva al pagamento della licenza d'uso di un software telefonico, lamentando malfunzionamenti e invocando la risoluzione per inadempimento del contratto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società acquirente, confermando che il contratto di licenza d'uso di un software con servizi di assistenza si qualifica come appalto di servizi a esecuzione continuata. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 1458 del Codice Civile, la risoluzione per inadempimento non ha effetto retroattivo per le prestazioni già eseguite. L'acquirente è stato quindi condannato a pagare il primo anno di canone, non avendo fornito prova tempestiva dei vizi del software né specificato il contenuto delle clausole ritenute vessatorie.
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Foro convenzionale esclusivo: firma in blocco ma clausola valida
Una società concessionaria ha citato in giudizio una banca e una casa automobilistica dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, contestando una segnalazione a sofferenza e la revoca del contratto di concessione. Le controparti hanno eccepito l'incompetenza del giudice adito, invocando la clausola contrattuale che stabiliva il foro convenzionale esclusivo di Milano. La società ha impugnato la decisione sostenendo che la clausola fosse una clausola vessatoria non validamente approvata per iscritto, poiché inserita in un blocco cumulativo di firme. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la competenza del Tribunale di Milano. I giudici hanno stabilito che la specifica approvazione per iscritto è valida se le clausole sono chiaramente elencate con numero e sintesi dell'oggetto, rendendo consapevole il firmatario.
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Interessi moratori su compensi professionali: contano da subito
Due avvocati hanno richiesto al Tribunale il pagamento delle parcelle professionali concordate con un cliente tramite un listino di studio sottoscritto. Il cliente ha contestato le tariffe e la decorrenza degli interessi. Il Tribunale ha riconosciuto il compenso ma ha stabilito che gli interessi decorressero solo dalla data della decisione giudiziale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei professionisti, stabilendo che gli interessi moratori su compensi professionali decorrono dalla data della messa in mora (richiesta di pagamento) o della domanda giudiziale, e non dalla successiva liquidazione del giudice. La Corte ha quindi annullato la decisione sul punto degli interessi, rinviando la causa al Tribunale per un nuovo calcolo basato sui tassi previsti per i ritardi nei pagamenti commerciali.
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Silenzio assenso nei contratti: la Cassazione tutela il rivenditore
Una casa editrice ha chiesto il pagamento di forniture di libri a un rivenditore. Quest'ultimo ha contestato il conteggio, lamentando la violazione della sua zona di esclusiva. La Corte d'Appello ha ritenuto che il rivenditore avesse accettato le modifiche contrattuali peggiorative inviate dalla casa editrice semplicemente continuando a lavorare, configurando un silenzio assenso nei contratti. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del rivenditore: il semplice silenzio non equivale ad accettazione, specialmente se l'accordo originario prevedeva la forma scritta per ogni modifica. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Rinnovo tacito e clausole vessatorie: firma cumulativa nulla
La Società Cliente ha contestato la validità della clausola di un contratto di vigilanza che prevedeva il rinnovo automatico quinquennale, ritenendola una clausola vessatoria non specificamente approvata per iscritto. L'Istituto di Vigilanza sosteneva invece la piena validità del rinnovo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto di Vigilanza, confermando che la clausola di rinnovo tacito e clausole vessatorie inserite in moduli unilaterali richiedono una specifica e separata sottoscrizione per iscritto. Un richiamo cumulativo e numerico in calce al contratto non è sufficiente a soddisfare tale requisito. Di conseguenza, venuta meno la clausola di rinnovo, il contratto si è trasformato a tempo indeterminato, legittimando il recesso libero della Società Cliente e obbligando l'Istituto alla restituzione dei canoni percepiti indebitamente.
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Contratto di somministrazione: pilone elettrico resta sul terreno
Il Proprietario ha richiesto la rimozione di un pilone elettrico installato sul suo terreno da una Società Elettrica. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, qualificando il rapporto come un contratto di somministrazione. Secondo i giudici, la fornitura di energia era subordinata al consenso del cliente per l'installazione delle infrastrutture necessarie. Il Proprietario ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando l'assenza di un'autorizzazione espressa e contestando la validità delle clausole contrattuali, ritenute vessatorie e firmate in blocco. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'interpretazione del contratto spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità, confermando la validità dell'accordo tra le parti.
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Patto di non concorrenza: l’Azienda vince senza doppia firma
Un Agente ha fatto causa a un'Azienda chiedendo il pagamento dell'indennità per il patto di non concorrenza. L'Azienda ha risposto chiedendo una penale per la violazione del patto stesso. La Corte d'Appello ha dichiarato nulla la clausola perché ritenuta vessatoria e priva di firma specifica. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che nel contratto di agenzia, caratterizzato da un rapporto di fiducia personale, il patto di non concorrenza non richiede una specifica approvazione scritta per essere valido, a meno che non si tratti di un contratto standard destinato a una massa indistinta di clienti. L'Azienda ha quindi vinto il ricorso e la causa dovrà essere riesaminata.
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Recesso illegittimo della banca: risarcimento negato senza prove
Una società immobiliare ha concordato un mutuo con un istituto di credito per la ristrutturazione di un immobile. Poco dopo, l'istituto ha comunicato il recesso dal contratto usando una clausola risolutiva espressa, basandosi su debiti della società controllante già noti prima della firma. La società ha denunciato il recesso illegittimo della banca chiedendo il risarcimento dei costi del contratto e delle perdite per la svendita affrettata di due immobili. La Corte d'Appello ha riconosciuto l'illegittimità del recesso ma ha limitato il risarcimento alle sole spese vive del contratto, escludendo la perdita sugli immobili per mancanza di prove sul nesso causale. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando i ricorsi di entrambe le parti e stabilendo che spetta al cliente dimostrare che la svendita sia stata causata direttamente dal comportamento della banca.
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Clausola compromissoria valida anche senza firma congiunta
L'Azienda Fornitrice ha richiesto il pagamento di forniture di olio all'Azienda Acquirente. Quest'ultima ha risposto contestando la qualità della merce e richiedendo il risarcimento dei danni tramite domanda riconvenzionale. La Corte d'Appello ha dichiarato improponibile la richiesta di risarcimento davanti al giudice ordinario a causa di una clausola compromissoria che devolveva le controversie a un arbitrato irrituale. L'Azienda Acquirente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'invalidità della clausola per mancata firma congiunta sul documento di acquisto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la clausola compromissoria è valida anche se stipulata tramite scambio di proposta e accettazione scritte non contestuali. Di conseguenza, l'Azienda Acquirente deve pagare la fornitura e avviare un arbitrato per i danni.
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Clausola vessatoria: il professionista batte la grande azienda
Un avvocato ha chiesto il pagamento dei compensi professionali a una grande società finanziaria davanti al Tribunale di Palermo. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale, richiamando un accordo quadro che stabiliva la competenza esclusiva dei fori di Milano o Napoli. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale, stabilendo che la clausola di deroga del foro, inserita in un contratto predisposto unilateralmente per una serie indefinita di rapporti, costituisce una clausola vessatoria. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, tale clausola richiede una specifica approvazione per iscritto per essere valida. Non essendoci stata una vera trattativa individuale, la clausola è inefficace. La Cassazione ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo, dove il professionista ha svolto la sua attività.
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Clausole vessatorie: il professionista batte la grande azienda
Un avvocato ha chiesto il pagamento delle proprie spettanze professionali a una società finanziaria dinanzi al Tribunale di Palermo. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale, richiamando un accordo quadro che stabiliva come fori esclusivi Napoli o Milano. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la clausola di deroga del foro, inserita in un contratto predisposto unilateralmente dall'azienda per regolare una serie indefinita di futuri rapporti, costituisce una delle clausole vessatorie ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile. Pertanto, tale clausola richiede una specifica approvazione per iscritto, in mancanza della quale è del tutto inefficace. La Suprema Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo, ordinando la riassunzione della causa.
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Contratto di parcheggio: sosta incustodita o risarcimento?
Una società proprietaria di un'auto di lusso subisce il furto del veicolo all'interno di un parcheggio aeroportuale a pagamento. Il gestore rifiuta il risarcimento, sostenendo che il servizio offrisse solo la sosta e non la custodia. La Corte d'Appello dà ragione al gestore, ma la Cassazione ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce che il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento genera nel cliente il legittimo affidamento sulla custodia del mezzo. Di conseguenza, eventuali clausole di esclusione della responsabilità, stampate sui biglietti o affisse su cartelli, sono nulle se non espressamente negoziate e firmate dall'utente prima dell'ingresso. La Cassazione accoglie il ricorso della società proprietaria, rinviando alla Corte d'Appello per quantificare il risarcimento.
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