La Corte di Cassazione ha stabilito che lo scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico non costituisce un diritto soggettivo per il candidato idoneo quando il posto si rende vacante dopo essere stato occupato dal vincitore. Un ricercatore, classificatosi quarto in un concorso, aveva chiesto l'assunzione dopo che la vincitrice, assunta da anni, aveva rinunciato all'incarico. La Corte ha chiarito che, una volta coperto il posto, il concorso esaurisce i suoi effetti. La decisione di coprire la nuova vacanza attingendo alla vecchia graduatoria rientra nel potere discrezionale della Pubblica Amministrazione e non è un atto dovuto.
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