Un Ente Pubblico, dopo aver avviato una selezione per un ruolo dirigenziale, ignora il secondo classificato a seguito della rinuncia del primo, senza fornire motivazioni. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto del candidato escluso al risarcimento del danno da perdita di chance. Anche se l'Ente ha potere discrezionale, una volta avviata una procedura pubblica è obbligato a rispettare i principi di correttezza e buona fede. La violazione di questi doveri ha leso l'affidamento legittimo del candidato, privandolo della concreta possibilità di ottenere l'incarico. La Corte ha quindi rigettato sia il ricorso dell'Ente che quello del candidato, che contestava l'importo del risarcimento.
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