L'Imprenditore, titolare di una ditta individuale fallita, è stato condannato nei gradi di merito per il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica. Secondo l'accusa, l'uomo aveva sottratto o distrutto i libri contabili. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, annullando la sentenza con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per configurare questa specifica ipotesi di reato, è indispensabile accertare il dolo specifico, ossia la precisa volontà di procurare a sé un ingiusto profitto o danneggiare i creditori. I giudici di merito avevano erroneamente desunto tale intenzione solo dalla temporanea irreperibilità dell'imprenditore, senza verificare altri indici di frode, come un passivo rilevante o la distrazione di beni.
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