Una società finanziaria investe in un'azienda, stipulando un contratto che le garantisce un'opzione di vendita (opzione put) delle sue quote in caso di eventi negativi, come perdite di capitale. I soci originari impugnano la clausola, sostenendo che si tratti di un patto leonino vietato, in quanto eliminerebbe il rischio d'impresa per l'investitore. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi. I giudici hanno chiarito che un'opzione put, esercitabile solo al verificarsi di specifiche condizioni negative, non è un patto leonino. Essa rappresenta un legittimo strumento di gestione del rischio e non un'esclusione totale e costante dalle perdite. L'investitore, infatti, condivide il rischio fino a quando non si verifica l'evento che fa scattare l'opzione. Di conseguenza, l'appello dei soci è stato respinto.
Continua »