Una società immobiliare ha impugnato la validità di una caparra confirmatoria pari a 400.000 euro su un prezzo totale di 415.000 euro, ritenendola eccessiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il giudice non ha il potere di ridurre l'importo della caparra, a differenza di quanto avviene per la clausola penale. La decisione si fonda sulla natura strutturale della caparra, che funge da anticipo parziale del prezzo. Finché la somma versata rimane inferiore al corrispettivo totale pattuito, essa non può essere considerata manifestamente eccessiva o contraria ai doveri di solidarietà costituzionale. La Corte ha chiarito che l'impossibilità di riduzione equitativa è compensata dal limite intrinseco della prestazione principale e dalla natura bilaterale del rischio assunto dalle parti.
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