Un socio di minoranza si impegna con una proposta irrevocabile di acquisto, configurando un'opzione put, a rilevare le azioni di un altro socio a un prezzo fisso di quattro milioni di euro per coprire i rischi dell'investimento. Successivamente, la società fallisce e il valore delle azioni si azzera. Il socio beneficiario esercita comunque l'opzione put, ma il garante si rifiuta di pagare, ritenendo il patto nullo per mancanza di meritevolezza e violazione del divieto di patto leonino. La Corte di Cassazione dà ragione al socio beneficiario, stabilendo che l'accordo di opzione put tra soci con funzione di garanzia e finanziamento è pienamente lecito e meritevole di tutela. La valutazione della sua validità va fatta al momento della firma (ex ante) e non dopo il fallimento (ex post). La sentenza d'appello viene cassata.
Continua »