La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23367/2024, ha chiarito i limiti della presunzione legale sulla deducibilità dei costi di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive. L'ordinanza stabilisce che, sebbene tali costi siano presunti come spese di pubblicità, il contribuente deve comunque provare l'effettiva esistenza della prestazione. L'Amministrazione Finanziaria può contestare l'effettività del costo basandosi su presunzioni semplici, invertendo l'onere della prova. La Corte ha inoltre ribadito che l'assoluzione in sede penale non è automaticamente vincolante nel processo tributario e ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento secondo la normativa applicabile ratione temporis.
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