Il Contribuente ha impugnato un avviso di intimazione e la presupposta cartella di pagamento, sostenendo l'invalidità della notifica. Il messo notificatore, recatosi presso l'indirizzo anagrafico, aveva trovato solo un ristorante abbandonato e nessun'altra abitazione. Dopo aver verificato nei registri anagrafici l'assenza di variazioni di indirizzo nello stesso Comune, il messo ha eseguito la notifica per irreperibilità assoluta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente, confermando la validità della procedura. I giudici hanno chiarito che l'irreperibilità assoluta si configura quando, nonostante le ricerche, non si rinvenga l'effettiva abitazione del destinatario, a nulla rilevando la formale residenza anagrafica in quel luogo.
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