Una società operante nel settore tessile ha impugnato diversi avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG e IRAP, scaturiti da presunte operazioni soggettivamente inesistenti con società cartiere. Sebbene il primo grado avesse accolto le ragioni del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato la decisione con una sentenza estremamente sintetica. La Corte di Cassazione ha annullato tale provvedimento ravvisando una motivazione apparente. I giudici d'appello, infatti, si sono limitati a citazioni giurisprudenziali astratte senza analizzare i fatti concreti, le prove fornite dall'amministrazione finanziaria o le difese specifiche della società riguardanti il suo ruolo di general contractor.
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