Due società agricole pretendevano di esercitare una servitù di passaggio su una strada situata interamente nella tenuta di un'azienda confinante, sostenendo l'esistenza di una comunione agraria nata dal conferimento di terreni o, in alternativa, l'acquisto per usucapione o destinazione del padre di famiglia. La Corte d'Appello ha respinto le loro pretese, accertando che la strada ricadeva interamente nella proprietà altrui e che mancava la prova dell'uso comune. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione dichiarando inammissibile il ricorso delle due società, poiché volto a richiedere una inammissibile rivalutazione delle prove di fatto, preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, l'azienda proprietaria del terreno ha vinto definitivamente la causa, vedendo riconosciuta la piena libertà del proprio fondo.
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