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Art. 132 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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2721 provvedimenti

Altri anni per Art. 132 Codice Penale

Trattamento sanzionatorio: ricorso inammissibile sul furto
L'Imputato è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di tentato furto aggravato. L'interessato ha presentato ricorso per Cassazione contestando la determinazione della pena. La difesa ha lamentato un presunto vizio nella valutazione dei parametri di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la quantificazione della pena rientra nella valutazione discrezionale del magistrato di merito. Se il provvedimento spiega con logica le modalità del fatto, il trattamento sanzionatorio non è censurabile davanti ai giudici di legittimità. L'Imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto pluriaggravato: no a sconti di pena automatici
L'Imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione contro la pronuncia di secondo grado che confermava la sua condanna per furto pluriaggravato. La difesa contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione del trattamento punitivo. I giudici di legittimità hanno respinto le lamentele difensive, chiarendo che il giudice di merito possiede piena discrezionalità nel dosare la pena e nel negare le attenuanti, purché indichi con chiarezza gli elementi decisivi relativi alla condotta. Non è richiesta un'analisi minuta di ogni singolo parametro di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Condanna per furto aggravato: ricorso generico e sanzione
L'Imputato è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto aggravato. L'uomo ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, contestando la motivazione sulla responsabilità, la mancata prevalenza delle attenuanti generiche e la misura della sanzione applicata. I giudici supremi hanno dichiarato l'impugnazione inammissibile. Il ricorso conteneva motivi generici privi di un reale confronto con le argomentazioni della Corte d'Appello. Inoltre, la quantificazione della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se la decisione è logicamente motivata. La condanna definitiva per furto aggravato ha comportato per il ricorrente l'obbligo di pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Trattamento sanzionatorio: pena confermata per ricorso generico
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'imputata per furto pluriaggravato, dichiarando il ricorso del tutto inammissibile. La difesa lamentava l'errata determinazione della pena, sostenendo un difetto di motivazione dei giudici territoriali. Gli Ermellini hanno stabilito che la contestazione del trattamento sanzionatorio non può basarsi su formule generiche o slegate dalle ragioni espresse nella sentenza d'appello. Il giudice di merito non deve elencare tutti i parametri normativi, ma solo gli elementi prevalenti e decisivi. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto l'impugnazione, condannando la ricorrente alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Determinazione della pena: sanzione minima e ricorso respinto
Durante una perquisizione domiciliare, l'imputato ha lanciato verso le forze dell'ordine una pistola carica di proiettili. I giudici d'appello hanno ridimensionato la sanzione iniziale, stabilendo una misura di poco superiore alla soglia minima stabilita dalla legge. L'accusato ha presentato ricorso per contestare la determinazione della pena e richiedere una motivazione più dettagliata sui criteri punitivi adottati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quando il giudice applica una sanzione molto vicina al minimo di legge, non deve fornire spiegazioni minuziose su ogni parametro di valutazione, ma basta il riferimento generale alla gravità del fatto. L'imputato perde la causa e subisce la condanna alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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Entità della pena nel furto aggravato: ricorso respinto
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di furto aggravato e gravato da recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. L'imputato lamentava un presunto difetto di motivazione circa la concreta entità della pena nel furto aggravato inflitta dai giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che la quantificazione della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La sentenza rispetta la legge quando richiama le concrete modalità del fatto, senza la necessità di esaminare analiticamente ogni singolo parametro normativo.
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Furto al market: quantificazione della pena confermata
Un uomo è stato condannato per tre distinti episodi di tentato furto all'interno di un supermercato. I giudici di secondo grado hanno ridotto l'entità della condanna iniziale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando una carenza di motivazione proprio in merito alla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Il giudice di merito possiede un legittimo margine di discrezionalità e non deve analizzare singolarmente ogni parametro normativo, purché valorizzi gli elementi principali delle modalità del fatto.
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Trattamento sanzionatorio: pena minima e motivazione sintetica
Un imputato, condannato per il reato di contrabbando doganale di tabacchi lavorati esteri, ha proposto ricorso per cassazione lamentando una carenza di motivazione nella quantificazione della pena. La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse spiegato adeguatamente i criteri di calcolo adottati nella rideterminazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, se la sanzione finale si colloca al di sotto del valore medio edittale, il giudice adempie pienamente all'obbligo di motivazione usando formule sintetiche come 'pena congrua' o 'pena equa'. L'imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle Ammende per aver contestato un trattamento sanzionatorio legittimamente motivato.
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Pene accessorie fallimentari: confermati sette anni di divieto
Un imprenditore condannato per bancarotta ha contestato la quantificazione delle sanzioni interdittive stabilite dal giudice d'appello in sede di rinvio. La Corte territoriale ha fissato a sette anni la durata dell'inabilitazione all'esercizio dell'attività d'impresa e dell'incapacità di ricoprire uffici direttivi. L'interessato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione ed errata applicazione dei criteri legali di commisurazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che il conteggio delle pene accessorie fallimentari risulta supportato da una motivazione congrua e logica, non rivalutabile nel giudizio di legittimità. L'imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio e a versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Tentata rapina impropria: pena confermata ed esito del ricorso
I giudici di merito hanno condannato l'imputato a un anno e quattro mesi di reclusione per tentata rapina impropria. L'autore ha minacciato gravemente la vittima per garantirsi la fuga dopo aver cercato di sottrarre dei beni. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena decisa dal tribunale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. La Corte d'appello ha spiegato in modo logico e coerente i criteri usati per la sanzione. La gravità delle minacce, i numerosi precedenti penali e la violazione di una misura cautelare attiva giustificano pienamente la misura della condanna. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche: stop allo sconto di pena
L'Imputato ha subito una condanna per i reati di rapina e lesioni personali aggravate ai danni di una vittima. L'uomo ha proposto ricorso davanti ai giudici di legittimità per contestare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva severità della sanzione inflitta. I magistrati di merito avevano negato ogni beneficio a causa della violenza usata durante l'aggressione, dei precedenti di polizia e della fuga da una misura cautelare. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la condanna a oltre quattro anni di reclusione, aggiungendo il pagamento di una sanzione di tremila euro. I giudici hanno chiarito che, per negare le circostanze attenuanti generiche, basta evidenziare gli aspetti negativi della condotta senza dover analizzare ogni singolo dettaglio difensivo.
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Ricettazione di armi: confermata la condanna per due pistole
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per la ricettazione di armi e per la detenzione, il porto e la cessione illegale di due pistole rubate. I giudici di merito hanno ritenuto pienamente attendibile la chiamata in correità proveniente da un complice, riscontrata da precisi elementi esterni, e hanno giudicato inverosimile la tesi difensiva dell'accusato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche a causa della gravità dei fatti, dei precedenti penali specifici dell'imputato e dell'assenza di segni di pentimento.
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Trattamento sanzionatorio: armi e recidiva confermano la pena
Un imputato, gravato da numerosi precedenti penali, subisce una condanna per i reati di danneggiamento aggravato e minaccia aggravata commessa mediante l'uso di un coltello. La difesa propone ricorso per Cassazione contestando la quantificazione della pena e la presunta illogicità della motivazione. I giudici di legittimità respingono l'impugnazione, confermando la piena correttezza della decisione di merito. Il giudice ha infatti calibrato il trattamento sanzionatorio considerando la pericolosità sociale del soggetto, la durata dell'azione delittuosa e l'arma impiegata, applicando una pena base appena superiore al minimo edittale e un aumento per continuazione persino inferiore a quanto previsto ordinariamente per i recidivi. Il ricorso viene dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche negate dopo rapina a mano armata
Due imputati hanno proposto ricorso contro la condanna per rapina e reati in materia di armi, contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività degli aumenti di pena applicati per la continuazione dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici di merito hanno legittimamente negato le circostanze attenuanti generiche evidenziando la gravità estrema delle condotte e la completa assenza di un sincero pentimento. Il giudice non è tenuto a valutare ogni singolo elemento difensivo, ma può fondare la propria decisione esclusivamente su fattori decisivi e rilevanti. Inoltre, la quantificazione dell'aumento di pena per il reato continuato rientra nel potere discrezionale del magistrato se adeguatamente motivata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Guida in stato di ebbrezza: no alle attenuanti e ricorso bocciato
Un automobilista è stato condannato per guida in stato di ebbrezza con l'applicazione della pena di quindici giorni di arresto e 750 euro di ammenda, convertita in 36 ore di lavoro di pubblica utilità. Il conducente ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di Appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché la decisione dei giudici di secondo grado era congrua, logica e priva di vizi giuridici. La valutazione sul diniego delle attenuanti rientra infatti nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Pena per commercio di prodotti con segni falsi: ricorso respinto
L'Imputata ha subito una condanna per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, aggravati dall'uso di una struttura organizzata. La Corte di Appello ha ridotto la pena a un anno e quattro mesi di reclusione e milleduecento euro di multa. L'Imputata ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e la mancata estensione al massimo delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'imputato non può richiedere per la prima volta in Cassazione la sospensione condizionale se non ne ha fatto specifica richiesta durante il processo di merito. Inoltre, la quantificazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
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Graduazione della pena: Cassazione respinge il ricorso per furto
L'Imputato, condannato per furto aggravato in concorso, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la mancata concessione delle attenuanti generiche e lamentando l'eccessiva severità della sanzione inflitta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le attenuanti risultavano già riconosciute in appello e che la graduazione della pena appartiene alla discrezionalità esclusiva del giudice di merito. La Suprema Corte non può rivalutare la congruità della sanzione stabilita in base ai criteri di legge, a meno che la motivazione non risulti illogica o del tutto arbitraria. L'Imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Graduazione della pena: ricorso inammissibile contro il giudice
Un imputato, condannato per sostituzione di persona, ha ottenuto in appello l'esclusione della recidiva e una riduzione sanzionatoria. Nonostante ciò, ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'entità della condanna inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che la graduazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito. I giudici di legittimità non possono riesaminare la congruità della sanzione quando la motivazione risulta logica, coerente e rispettosa dei parametri di legge. L'imputato perde definitivamente il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Graduazione della pena: ricorso respinto in Cassazione
La Corte d'Appello ha condannato l'imputato per violazione delle comunicazioni, riducendo la sanzione iniziale. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la misura della condanna. La Suprema Corte ha confermato la decisione precedente e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La graduazione della pena appartiene alla valutazione discrezionale esclusiva del giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare la congruità della sanzione quando il provvedimento presenta una motivazione logica e coerente con i criteri di legge. L'imputato perde il ricorso e subisce la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Tentato furto e ricorso: la Cassazione non riesamina il fatto
La Corte d'Appello ha confermato la condanna penale nei confronti di un individuo per il reato di tentato furto. L'imputato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti, l'entità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. La Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione non può servire per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici già accertati. Inoltre, la quantificazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito se motivate in modo logico. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e a un'ammenda.
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