L'Imputato, condannato per minaccia grave, danneggiamento e reati in materia di armi con l'aggravante della recidiva, propone impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente contesta la valutazione della responsabilità penale, la misura della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte decreta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione. I giudici evidenziano che le doglianze presentate sono generiche e si limitano a ripetere gli argomenti già respinti nei gradi precedenti. Inoltre, la richiesta di riesaminare le prove non è consentita in sede di legittimità. La Cassazione rileva che la decisione di merito ha motivato in modo logico e coerente la misura della sanzione, considerando i gravi precedenti penali del soggetto. L'Imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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