L'Imputato, condannato nei gradi precedenti per il reato di violenza privata, presenta ricorso in Cassazione lamentando l'errata applicazione della legge e il difetto di motivazione sulla misura della pena. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici evidenziano che la rivalutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito e non è consentita in sede di legittimità. Inoltre, la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di secondo grado, che ha motivato la propria scelta in modo coerente e congruo, considerando anche i precedenti penali dell'imputato. L'Imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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