Un individuo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ha rispettato l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. Si è presentato in ritardo senza giustificazione, configurando una violazione obblighi sorveglianza speciale. La Corte d'Appello lo ha condannato. L'individuo ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la motivazione sulla pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e la motivazione sulla dosimetria della pena, ritenendo la valutazione del giudice di merito non arbitraria.
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