L'Imputato ha presentato ricorso per contestare l'entità della sanzione inflitta per spaccio di lieve entità, lamentando una quantificazione eccessiva da parte dei giudici di merito. La Corte di Cassazione ha ribadito che la graduazione della pena spetta esclusivamente al giudice che esamina i fatti, purché la motivazione sia coerente e priva di vizi logici. Poiché la sentenza impugnata ha valutato correttamente le concrete modalità della cessione e i criteri di legge, il ricorso mirava unicamente a ottenere una nuova valutazione non consentita. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione, condannando il ricorrente alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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