Un Lavoratore, già sottoposto a sorveglianza speciale, ha violato l'obbligo di non rincasare oltre le 21:00, risultando assente dalla sua abitazione alle 22:05. La Corte d'Appello ha confermato la condanna, negando le circostanze attenuanti generiche a causa dei precedenti penali e delle pregresse violazioni degli obblighi. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice motiva la sua decisione, anche basandosi su un solo elemento decisivo. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende per la violazione obblighi sorveglianza speciale.
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