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Art. 132 Codice Penale — Anno 2022

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662 provvedimenti

Altri anni per Art. 132 Codice Penale

Determinazione della pena: quando il minimo edittale basta
L'Imputato, condannato per tentato e consumato furto aggravato, ha presentato ricorso per contestare la determinazione della pena inflitta dai giudici di merito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ribadito che, quando il magistrato fissa la pena base sul minimo edittale e applica un aumento minimo per la continuazione tra reati, non occorre una motivazione approfondita. Formule sintetiche come 'pena congrua' o richiami generici alla gravità del reato soddisfano pienamente gli obblighi di legge. L'Imputato deve pagare le spese del procedimento e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Lesioni personali aggravate e danneggiamento: querela inefficace
I giudici di merito hanno condannato l'Imputato per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento. L'autore dell'aggressione ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il reato contro la persona assorbisse il danneggiamento e che la remissione di querela avesse estinto il procedimento penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito l'autonomia dei due reati a causa della diversa natura dei beni giuridici tutelati: l'integrità fisica della persona e il patrimonio materiale. Inoltre, la presenza di circostanze aggravanti, contestate chiaramente nei fatti, rende il reato procedibile d'ufficio, rendendo totalmente inefficace il ritiro della querela da parte della vittima. L'Imputato perde definitivamente la causa, subendo la conferma della condanna penale e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Pena per furto aggravato: ricorso generico bocciato
L'Imputata ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che confermava la sua condanna per furto aggravato. La difesa contestava genericamente la decisione e criticava la misura della sanzione inflitta dai giudici territoriali. I Supremi Giudici hanno rilevato la totale indeterminatezza dei motivi d'impugnazione, privi di riferimenti precisi ai passaggi della pronuncia censurata. Inoltre, la Corte ha chiarito che la determinazione della pena per furto aggravato non può essere sindacata in sede di legittimità quando il giudice di merito applica il minimo edittale e rispetta i criteri legali di congruità logica. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Imputata è stata condannata alle spese legali e a un versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Recidiva specifica nel furto: il ricorso costa caro
L'Imputato ha subito una condanna per furto aggravata dall'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale. Il soggetto ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando una carenza di motivazione sull'aumento di pena legato ai precedenti penali. I giudici supremi hanno respinto la tesi difensiva. La Corte d'Appello ha valutato la pericolosità sociale concreta e l'inclinazione a delinquere del colpevole in conformità ai criteri legali generali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, confermando la pena e condannando l'Imputato alle spese legali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Trattamento sanzionatorio per furto aggravato: no a ricorsi
Un uomo condannato nei primi due gradi di giudizio per furto aggravato ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato contestava unicamente il trattamento sanzionatorio per furto aggravato applicato dai giudici di merito, ritenendolo eccessivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale scelta non può essere contestata in sede di legittimità se supportata da una motivazione logica e coerente con la legge. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese legali e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto aggravato: la Cassazione blocca il riesame delle prove
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di furto aggravato. L'imputato contestava la ricostruzione probatoria dei giudici di merito e la quantificazione della pena inflitta. I Supremi Giudici hanno stabilito che la Cassazione non può riesaminare le prove né rivalutare i fatti già chiariti nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, il giudice di merito non ha l'obbligo di elencare analiticamente ogni singolo parametro per determinare la sanzione, essendo sufficiente richiamare gli elementi primari di gravità. La Suprema Corte ha confermato la condanna definitiva per furto aggravato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto e pena: la Cassazione respinge il ricorso
La Corte d'Appello confermava la condanna nei confronti di un'imputata per il reato di furto aggravato. L'imputata presentava ricorso per Cassazione contestando unicamente il trattamento sanzionatorio applicato e la congruità del calcolo della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare la quantificazione della sanzione quando il giudice motiva la scelta in modo logico e conforme alla legge, valutando le modalità concrete del fatto. La ricorrente subisce quindi la conferma della condanna, il pagamento delle spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto aggravato: ricorso inammissibile e conferma della condanna
La vicenda riguarda un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto aggravato. L'uomo ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione contestando la propria responsabilità penale e la severità della pena inflitta. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso completamente inammissibile. Le critiche sulla colpevolezza richiedevano infatti una rivalutazione dei fatti, operazione vietata ai giudici di legittimità. Inoltre, la quantificazione della pena risultava già ampiamente e logicamente motivata dai giudici di merito. L'imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese legali e a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Furto aggravato: ricorso inammissibile e sanzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto condannato in appello per il reato di furto aggravato. Il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove, eccepiva l'inutilizzabilità di alcuni accertamenti e invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici supremi hanno chiarito che in sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito dei fatti già accertati dai giudici precedenti. Inoltre, la presenza dell'aggravante comporta il superamento dei limiti di pena previsti dalla legge per concedere la speciale causa di non punibilità. La Suprema Corte ha confermato integralmente la condanna, obbligando il ricorrente a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Bancarotta fraudolenta: la quantificazione della pena resta valida
Un imputato impugna la condanna confermata in secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta, lamentando un calcolo eccessivo della sanzione e una carenza motivazionale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione impugnata. I giudici supremi chiariscono che il magistrato di merito non è tenuto a elencare analiticamente ogni singolo criterio stabilito dal codice penale per quantificare la sanzione. È infatti sufficiente valorizzare gli elementi di maggiore gravità con una spiegazione logica e priva di contraddizioni. L'imputato perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Quantificazione della pena: confermata la condanna per furto
Un uomo ha subito una condanna per il delitto di tentato furto. L'imputato ha presentato ricorso per contestare la quantificazione della pena stabilita nei gradi precedenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Il giudice di merito ha motivato adeguatamente la misura della sanzione analizzando le modalità concrete del fatto. La legge non impone la disamina analitica di tutti i criteri di commisurazione, ma richiede l'indicazione degli aspetti principali e prevalenti. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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Reato di violenza privata: ricorso inammissibile e condanna ferma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la condanna per il reato di violenza privata. L'uomo contestava la ricostruzione della propria responsabilità penale, la misura della sanzione inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici supremi hanno chiarito che la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. La Suprema Corte non può riesaminare le prove quando la motivazione dei gradi precedenti risulta logica e coerente. L'imputato perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio, di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende e della rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile.
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Concordato in appello: pena concordata e ricorso inutile
Due imputati hanno concordato la pena con il pubblico ministero durante il secondo grado di giudizio, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, entrambi hanno presentato ricorso per Cassazione contestando la mancata motivazione dei giudici sulla congruità della sanzione pattuita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le richieste. L'adesione alla procedura di concordato in appello comporta la rinuncia a sollevare future doglianze sul calcolo della pena, salvo rare eccezioni come la pena illegale o vizi nel consenso. I ricorrenti hanno perso il ricorso e devono versare le spese di giudizio oltre a quattromila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Dosimetria della pena: severità e discrezionalità del giudice
La Corte d'Appello ha condannato l'Imputato per spaccio di lieve entità, applicando una sanzione vicina al massimo edittale a causa della quantità rilevante di stupefacenti e della non occasionalità del reato. L'Imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando una motivazione carente sulla misura della condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se il magistrato rispetta i criteri legali e motiva adeguatamente la scelta, la quantificazione della sanzione non è contestabile in sede di legittimità.
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Spaccio di lieve entità: la Cassazione conferma la pena
La vicenda riguarda un individuo condannato per la detenzione e lo spaccio di lieve entità di 0,4 grammi di cocaina. A seguito di una modifica legislativa più favorevole, la Corte di Appello ha ridotto la sanzione a dieci mesi di reclusione e duemila euro di multa. L'imputato ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo che i giudici avessero fissato la pena base sopra il minimo edittale senza adeguata motivazione, violando il divieto di peggioramento della pena. I giudici supremi hanno respinto la tesi e dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il giudice di merito gode di piena autonomia nella quantificazione sanzionatoria, purché la pena finale rimanga sotto la media edittale e non superi la sanzione originaria, confermando così la condanna e imponendo il pagamento delle spese.
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Furto confermato: l’Inammissibilità ricorso Cassazione blocca il riesame
Tre persone sono state condannate per furto. Hanno presentato un ricorso in Cassazione, ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Le loro lamentele erano troppo generiche e chiedevano un nuovo esame dei fatti, cosa che la Cassazione non fa. La Corte ha quindi confermato le condanne e ha imposto loro il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende. Questo caso evidenzia i limiti del ricorso per Cassazione e l'importanza della parola chiave 'Inammissibilità ricorso Cassazione'.
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Determinazione della pena: il ricorso fallisce contro il giudice
Il Ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo condannava per violazione delle misure di prevenzione e tentato furto aggravato. Il Ricorrente contestava la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che le scelte del giudice di merito sulla determinazione della pena e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate e prive di vizi logici. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Falso ideologico in atto pubblico: notaio condannato
Un Notaio ha subito una condanna per il reato di falso ideologico in atto pubblico per aver attestato falsamente l'identità di un contraente in atti pubblici da lui redatti. Il professionista ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la propria buona fede sull'identità della persona e contestando l'entità della pena inflitta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulle prove e sull'identificazione costituisce un esame di fatto riservato esclusivamente ai giudici di merito. Inoltre, la determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice se motivata in modo logico. Il Notaio ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso in Cassazione e condanna confermata
L'Imputato, condannato per minaccia grave, danneggiamento e reati in materia di armi con l'aggravante della recidiva, propone impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente contesta la valutazione della responsabilità penale, la misura della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte decreta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione. I giudici evidenziano che le doglianze presentate sono generiche e si limitano a ripetere gli argomenti già respinti nei gradi precedenti. Inoltre, la richiesta di riesaminare le prove non è consentita in sede di legittimità. La Cassazione rileva che la decisione di merito ha motivato in modo logico e coerente la misura della sanzione, considerando i gravi precedenti penali del soggetto. L'Imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di rissa: ricorso inammissibile e condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da sei cittadini condannati per il reato di rissa e per lesioni personali. I giudici di merito avevano accertato la responsabilità degli imputati sulla base di prove coerenti. Gli imputati hanno cercato di ottenere un nuovo giudizio sui fatti e una riduzione della pena. La Suprema Corte ha ricordato che non è possibile contestare in sede di legittimità la ricostruzione dei fatti né la quantificazione della pena, se il giudice di merito ha motivato la scelta in modo logico e privo di arbitri. Di conseguenza, i condannati devono pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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