Due soggetti, condannati per la detenzione di 8 cartucce, hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte Suprema ha annullato la sentenza, stabilendo che il giudice di merito ha l'obbligo di motivare, anche implicitamente, la sua decisione su tale richiesta. In questo caso, l'omissione totale di motivazione, unita alla concessione di attenuanti per 'minimo disvalore', ha reso la decisione illegittima, imponendo un nuovo esame della questione.
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