Un imprenditore, accusato di omesso versamento di ritenute e IVA, ha impugnato la condanna e la confisca di circa 1,9 milioni di euro. L'imputato sosteneva che il debito fosse stato ristrutturato e parzialmente pagato tramite un concordato preventivo omologato. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi sulla responsabilità penale, poiché i pagamenti concordatari sono avvenuti dopo l'apertura del dibattimento di primo grado. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso sulla confisca per equivalente. La Suprema Corte ha stabilito che l'ammontare della misura deve essere ridotto calcolando quanto effettivamente versato in esecuzione del concordato, nel rispetto del principio di proporzionalità tra sanzione e profitto del reato. La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente al calcolo della confisca.
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