Un automobilista è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 2,23 g/l, accertato tramite prelievo ematico in ospedale dopo un incidente. L'imputato ha impugnato la condanna eccependo la mancata assistenza del difensore durante le analisi cliniche, il diniego della particolare tenuità del fatto e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il prelievo ospedaliero ordinario non richiede l'avviso al difensore e che la scelta del rito abbreviato sana eventuali vizi. Inoltre, un tasso alcolico così elevato evidenzia un grave pericolo per la circolazione, impedendo l'applicazione della particolare tenuità.
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