Un conducente, dopo aver mostrato evidenti segni di ebbrezza, si è opposto al test dell'etilometro. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile. La sentenza chiarisce un principio fondamentale: anche se la Corte d'Appello dichiara erroneamente un appello inammissibile per ragioni formali ma in realtà lo esamina e respinge nel merito, l'imputato non ha più un interesse concreto a impugnare tale decisione. Il rifiuto etilometro resta quindi penalmente sanzionato, poiché l'imputato ha già ottenuto una valutazione di merito, seppur negativa.
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