La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un individuo condannato per spaccio di lieve entità. I motivi, incentrati sulla richiesta di non punibilità per tenuità del fatto e sulla contestazione della pena, sono stati giudicati reiterativi e infondati. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, che avevano considerato l'abitualità della condotta e la tipologia di stupefacente (droga pesante) come elementi ostativi alla concessione di benefici, convalidando anche la confisca del denaro ritenuto provento illecito.
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