La Procura ha impugnato la decisione di un G.u.p. che, ravvisando una nullità nella richiesta di rinvio a giudizio, aveva restituito gli atti causando una regressione del procedimento, definendola un provvedimento abnorme. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che, sebbene l'atto del giudice fosse errato, non integrava l'abnormità poiché non creava una stasi processuale insuperabile, potendo il Pubblico Ministero semplicemente riformulare la richiesta.
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