Provvedimento abnorme: non ogni errore del giudice giustifica il ricorso
Nel complesso mondo della procedura penale, il principio di progressione processuale è un cardine fondamentale. Il processo deve avanzare in modo ordinato verso la sua conclusione. Tuttavia, possono verificarsi degli ‘incidenti di percorso’ in cui un giudice emette un atto che, anziché far progredire la causa, la fa tornare indietro. La questione cruciale è capire quando questa regressione è una mera illegittimità e quando, invece, assume i contorni di un provvedimento abnorme, l’unico in grado di giustificare un ricorso immediato per Cassazione. La sentenza n. 35964/2025 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa distinzione.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da un procedimento per reati tributari. A seguito della richiesta del Pubblico Ministero (P.M.), il Giudice dell’Udienza Preliminare (G.u.p.) dispone il rinvio a giudizio degli imputati. Giunto davanti al Tribunale per il dibattimento, il collegio giudicante rileva delle criticità nell’imputazione e restituisce gli atti al G.u.p. per la correzione.
Durante la successiva udienza, il G.u.p., anziché procedere come previsto, dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti, restituendo l’intero fascicolo al P.M. La motivazione? Le contestazioni erano incomprensibili a causa di correzioni manuali che rendevano impossibile capire se si volessero eliminare o sostituire alcune frasi.
La decisione della Cassazione sul provvedimento abnorme
Il P.M., ritenendo tale restituzione un atto abnorme che causava un’indebita regressione del procedimento, ricorre per Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, sebbene la decisione del G.u.p. fosse errata, non configurava un provvedimento abnorme.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su un’ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, tracciata dalle Sezioni Unite. Per essere definito abnorme, un provvedimento deve possedere una di due caratteristiche:
- Abnormità strutturale: L’atto si colloca completamente al di fuori del sistema processuale, essendo espressione di un potere non previsto dalla legge.
- Abnormità funzionale: L’atto, pur previsto dalla legge, provoca una stasi irrimediabile del processo o impone al P.M. di compiere un’attività processuale nulla.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso entrambe le ipotesi. Sul piano strutturale, il G.u.p. ha il potere di dichiarare la nullità di un atto, come previsto dall’art. 421 del codice di procedura penale. L’errore è stato procedurale: il giudice avrebbe dovuto prima invitare il P.M. a riformulare l’imputazione e solo in caso di inerzia avrebbe potuto dichiararne la nullità d’ufficio. Questa violazione, tuttavia, rende l’atto illegittimo, ma non abnorme, perché non è l’espressione di un potere inesistente.
Sul piano funzionale, la Corte ha osservato che la restituzione degli atti non creava alcuna ‘stasi patologica’. Il P.M., infatti, poteva superare l’impasse semplicemente reiterando la richiesta di rinvio a giudizio, questa volta emendata da omissioni e correzioni. Non vi era quindi un blocco insuperabile del procedimento. L’atto del G.u.p., per quanto errato, non costringeva il P.M. a compiere un atto nullo né paralizzava l’azione penale.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: non ogni errore del giudice che causa un arretramento del processo costituisce un provvedimento abnorme. La giurisprudenza ha circoscritto questa categoria a casi eccezionali, per evitare che il ricorso per Cassazione diventi uno strumento per contestare qualsiasi illegittimità procedurale. La decisione del G.u.p., pur essendo viziata, ha prodotto una regressione ‘consentita’, poiché risolvibile con un nuovo atto propulsivo da parte del Pubblico Ministero. Di conseguenza, il ricorso è stato correttamente dichiarato inammissibile perché presentato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Quando un provvedimento del giudice è considerato abnorme?
Un provvedimento è considerato abnorme quando si pone completamente al di fuori del sistema processuale (abnormità strutturale) o quando, pur essendo previsto dalla legge, causa una stasi processuale insuperabile o costringe una parte a compiere un atto nullo (abnormità funzionale).
La restituzione degli atti al Pubblico Ministero è sempre un provvedimento abnorme?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che non lo è se il Pubblico Ministero può superare la situazione di stallo semplicemente reiterando l’atto corretto. Nel caso specifico, la restituzione degli atti per nullità della richiesta di rinvio a giudizio non è stata ritenuta abnorme perché il P.M. poteva risolvere il problema emettendo una nuova richiesta corretta.
Cosa avrebbe dovuto fare il G.u.p. prima di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio?
Secondo la Corte, il G.u.p. ha agito in violazione dell’art. 421 cod. proc. pen. perché, prima di dichiarare la nullità, avrebbe dovuto invitare il Pubblico Ministero a riformulare l’imputazione che riteneva poco chiara, consentendo così una correzione all’interno della stessa fase processuale.